diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8791 del 19/08/1999 (Rv. 529385 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - ESPRESSA | In Genere - Atti incompatibili - Successivi alla pubblicazione della sentenza ed anteriori alla impugnazione - Necessità - Cessazione della materia del contendere - Riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza diversa rispetto alla domanda giudiziale - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529385-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - ESPRESSA

Nel caso in cui, con la sentenza di primo grado, venga riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità, il rinnovo spontaneo da parte dell'Inps dell'assegno ordinario dopo la scadenza triennale ex art. 1 comma settimo legge 222/84, non costituisce acquiescenza, perché detto rinnovo può ritenersi atto incompatibile con la volontà di impugnazione solo ove emesso successivamente alla pubblicazione della sentenza ed anteriormente all'effettivo esperimento del gravame; il rinnovo dell'assegno non può neppure giustificare la declaratoria di cessazione della materia del contendere allorché il diritto venga riconosciuto dall'Istituto per un periodo diverso da quello richiesto con la domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)