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Sez. L, Sentenza n. 6698 del 14/06/1995 (Rv. 492850 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE | Configurabilità dopo la proposizione dell'impugnazione - Esclusione - Espressa rinuncia all'impugnazione stessa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492850-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE

Dopo la proposizione dell'impugnazione non è concepibile l'ipotesi di acquiescenza contemplata dall'art. 329 cod. proc. civ. (che opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta), ma è solo possibile un'espressa rinuncia all'impugnazione stessa, da compiersi nella forma e con le modalità prescritte dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)