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Sez. 1, Sentenza n. 2179 del 20/01/1983 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157890 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - DEVOLUZIONE DELLA REGIUDICANDA NEI LIMITI DELLE DOGLIANZE PROPOSTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157890-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - DEVOLUZIONE DELLA REGIUDICANDA NEI LIMITI DELLE DOGLIANZE PROPOSTE - FATTISPECIE.*

Per il principio consacrato nell'art. 515 cod. proc. pen., la cognizione del giudice di appello è circoscritta ai soli capi o punti della decisione che abbiano formato oggetto di specifica doglianza o che siano con questi correlati e dipendenti. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è censurata la sentenza di merito che aveva concesso l'attenuante di cui allo art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, negata dal primo giudice, senza che il diniego avesse formato oggetto di doglianza). (V mass n 147698; (V mass n 141121; (V mass n 153373; (Conf mass n 133148).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)