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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17020 del 25/07/2014 (Rv. 632923 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Limitazione alla sola sorta capitale - Disconoscimento implicito del diritto agli interessi - Conseguente onere di impugnativa nel termine di legge - Esclusione - Fondamento - Autonomia delle obbligazioni.
Stato
decisa il 2014-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632923-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, il contribuente, che intenda successivamente formulare la richiesta di rimborso degli interessi, non ha l'onere di impugnare nel termine di legge il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria con cui viene disposto, limitatamente al capitale, il rimborso delle somme richieste a titolo di eccedenza IVA nella relativa dichiarazione, trattandosi di atto privo di valore di disconoscimento implicito del diritto agli interessi, per i quali non sia stata formulata alcuna specifica istanza, attesa l'autonomia delle obbligazioni per il debito principale e per gli interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)