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Sez. 5, Sentenza n. 5954 del 14/03/2007 (Rv. 597035 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Interessi - Obbligazione - Accessorietà - Autonomia dall'obbligazione relativa all'imposta - Prescrizione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597035-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

Anche in materia tributaria l'obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all'obbligazione principale solo nel momento genetico, ma, una volta sorta, è autonoma, sicché le relative vicende rimangono indipendenti dal debito per l'imposta. Pertanto, il debito (nella specie, del contribuente) relativo agli interessi già maturati integra un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale, soggiacendo alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2948, n. 4, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)