Sez. 3, Sentenza n. 6718 del 09/12/1982 (Rv. 424355 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - MERE CONTESTAZIONI DEGLI ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA DOMANDA DELL'ATTORE SUPERATE OD ASSORBITE E QUINDI NON PRESE IN ESAME - ONERE DI RIPROPOSIZIONE CON IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - MERE CONTESTAZIONI DEGLI ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA DOMANDA DELL'ATTORE SUPERATE OD ASSORBITE E QUINDI NON PRESE IN ESAME - ONERE DI RIPROPOSIZIONE CON IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA.*
L'Onere ex art. 346 cod. proc. civ. della parte totalmente vittoriosa in primo grado di riproporre in appello (non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni e senza particolari formalità) le domande ed eccezioni respinte o non esaminate non si configura quando si tratti di semplici contestazioni degli elementi integrativi della domanda attrice, non prese in esame perché ritenute superate o assorbite dall'accoglimento della contrapposta domanda del convenuto, nel qual caso, costui, in quanto rimasto pienamente vittorioso, non ha l'Onere di rinnovare in Sede di gravame quelle contestazioni nei confronti della domanda per il cui accoglimento l'attore ha interposto gravame, giacché solo quest'ultimo è tenuto, oltre che ad impugnare la sentenza di primo grado, a dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale domanda, non potendo ritenersi abbandonate le contestazioni del convenuto e, quindi, implicitamente ammessi detti elementi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)