Sez. 3, Sentenza n. 3285 del 22/10/1999 Cc. (dep. 05/01/2000) Rv. 215162 - 01
PENA - DETERMINAZIONE | Pene pecuniarie - In genere - Autorizzazione al pagamento rateale - Ex art. 133 ter c.p. - Concessione o diniego - Motivazione - Anche in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p. - Sussistenza.
PENA - DETERMINAZIONE
L'istituto del pagamento rateale della multa, disposto ai sensi dell' art. 133 ter cod. pen., ha come presupposto la valutazione delle condizioni economiche del condannato raffrontate all'entità della pena inflitta in concreto, e detti presupposti devono essere adeguatamente evidenziati dal giudice di merito, anche in caso di sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., nel concedere o negare tale agevolazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)