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Sez. L, Sentenza n. 2065 del 09/04/1981 (Rv. 412782 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - MANCATA DECISIONE IN TERMINE SUL RICORSO DEL PRIVATO AL COMITATO PROVINCIALE O SUL RICORSO DEL PRIVATO O DEL DIRETTORE DELLA SEDE DELL'ENTE AL COMITATO REGIONALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412782-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - MANCATA DECISIONE IN TERMINE SUL RICORSO DEL PRIVATO AL COMITATO PROVINCIALE O SUL RICORSO DEL PRIVATO O DEL DIRETTORE DELLA SEDE DELL'ENTE AL COMITATO REGIONALE - CONSEGUENZE.*

Ai sensi dell'art 46 del DPR 30 aprile 1970 n 639 (le cui Disposizioni, avendo carattere di specificità, non sono abrogate, quanto alle conseguenze del cosiddetto silenzio-rifiuto, dalle norme di carattere generale del DPR 24 novembre 1971 n 1199), tanto nel caso di ricorso, in prima istanza, al comitato provinciale, contro il provvedimento di una Sede dell'INPS (impugnabile solo dal privato), quanto nel caso di ricorso, in seconda istanza, al comitato regionale, avverso la pronuncia di prima istanza (impugnabile dal privato o dal direttore della Sede provinciale dell'istituto), la mancata decisione entro novanta giorni del ricorso amministrativo comporta l'apertura del termine per l'Azione giudiziaria. Peraltro - a differenza della mancata tempestiva decisione da parte dello organo di prima istanza, che comporta la definitivita del provvedimento impugnato dall'assicurato - la mancata tempestiva decisione, da parte del comitato regionale, del ricorso proposto dal direttore della Sede provinciale dell'istituto (a norma degli ultimi due commi dell'art 44 dello stesso decreto) contro la decisione del comitato provinciale che abbia accolto il ricorso dell'assicurato non fa diventare definitiva in favore di quest'ultimo la decisione impugnata, potendo la pronuncia del comitato regionale intervenire anche dopo la scadenza del termine suddetto. In questo secondo caso, il ricorso rimane efficace a contestare la pretesa del privato, che deve essere, percio, esaminata nel merito dal giudice, salva la cessazione della materia del contendere nel caso in cui la decisione dell'organo di seconda istanza intervenuta nel corso del giudizio sia stata favorevole all'assicurato. (V 3495/76, mass n 382241; (V 3329/78, mass n 392761; (Conf 2947/778 mass n 386493).*

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 44 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., DPR 26/11/1971 num. 1199 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)