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Sez. L, Sentenza n. 2947 del 05/07/1977 (Rv. 386493 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - MANCATA DECISIONE IN TERMINE SUL RICORSO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DELL'ORGANO DI SECONDA ISTANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386493-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - MANCATA DECISIONE IN TERMINE SUL RICORSO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DELL'ORGANO DI SECONDA ISTANZA - CONSEGUENZE.*

A norma dell'art 46 del DPR 30 aprile 1970, n 639, qualora il comitato regionale dell'INPS territorialmente competente, o, secondo i casi, gli organi centrali dell'istituto non abbiano deciso il ricorso in seconda istanza dell'interessato entro novanta giorni dalla presentazione, il ricorrente puo adire l'autorita giudiziaria, in quanto la tutela giurisdizionale del diritto soggettivo al conseguimento delle prestazioni previdenziali si attua - dopo l'esaurimento dei ricorsi amministrativi o la scadenza del termine stabilito dalla legge per la pronuncia della decisione sul ricorso - non gia attraverso un'impugnazione della decisione sul ricorso o del comportamento omissivo dell'organo del contenzioso amministrativo, bensi attraverso l'accertamento giudiziale del diritto dello assicurato, direttamente e immediatamente garantito dall'ordinamento. Ne consegue che, per il principio dell'autonomia dell'Azione giudiziaria rispetto agli scopi del contenzioso amministrativo, in caso di mancata tempestiva decisione dell'organo di seconda istanza sul ricorso proposto dal direttore della Sede provinciale dell'INPS, a norma dell'art 44 del predetto decreto, contro la decisione del comitato provinciale che abbia accolto il ricorso dell'assicurato, la decisione impugnata non diviene definitiva in favore di quest'ultimo, ma il ricorso del direttore della Sede provinciale dell'INPS rimane efficace a contestare la pretesa del privato e nulla si oppone a che la decisione sul ricorso venga adottata anche dopo la scadenza del previsto termine, e che una decisione favorevole all'interessato possa sopravvenire anche durante il corso del giudizio instaurato davanti al giudice ordinario. (Conf 3495/76, mass n 382241).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 44 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 45, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)