Sez. L - , Ordinanza n. 2716 del 28/01/2022 (Rv. 663741 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Diniego del questore - Impugnazione dinanzi al giudice ordinario - Mancanza del pregresso iter amministrativo dinanzi alla commissione territoriale - Irrilevanza - Ragioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di permesso di soggiorno per motivi umanitari, per la cui adozione, nella disciplina applicabile "ratione temporis", sussiste la competenza diretta del questore, ai sensi degli artt. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998 e 11, comma 1, lett. c-ter, del d.p.r. n. 394 del 1999, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario tutti i giudizi aventi ad oggetto il provvedimento di diniego, e ciò anche quando la commissione territoriale non abbia espresso alcun parere, la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione, in quanto il diritto alla protezione umanitaria ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a cui è rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che ne legittimano il riconoscimento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., DPR 31/08/1999 num. 394 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)