Sez. L, Sentenza n. 1202 del 04/03/1989 (Rv. 462091 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE - DOMANDA D'ACCERTAMENTO DELL'UNICITÀ DEL RAPPORTO - OGGETTO - AZIONI DI NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ - TERMINI DI DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - APPOSIZIONI DI TERMINI ALLE SINGOLE ASSUNZIONI - QUALIFICAZIONE COME MANIFESTAZIONE DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ - INTERVALLO TRA LE SUCCESSIVE ASSUNZIONI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE - DOMANDA D'ACCERTAMENTO DELL'UNICITÀ DEL RAPPORTO - OGGETTO - AZIONI DI NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ - TERMINI DI DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - APPOSIZIONI DI TERMINI ALLE SINGOLE ASSUNZIONI - QUALIFICAZIONE COME MANIFESTAZIONE DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ - INTERVALLO TRA LE SUCCESSIVE ASSUNZIONI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Le regole della decadenza dall'impugnazione del licenziamento stabilite dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 non sono invocabili ad integrazione delle Disposizioni della legge n. 230 del 1962 sul rapporto di lavoro a tempo determinato, talché nell'ipotesi di una sequenza di ripetuti contratti a termine la domanda del lavoratore, diretta all'accertamento dell'unicità del rapporto di lavoro come a tempo indeterminato in ragione della conversione ex lege prevista dall'art. 2 della citata legge n. 230, ha ad oggetto l'accertamento dell'Invalidità dei termini apposti ai singoli contratti da unificare e si configura quindi come Azione di nullità, non soggetta al termine di decadenza di 60 giorni previsto per l'impugnativa del licenziamento dal citato art. 6. Nè l'apposizione del termine alle singole assunzioni può valere come manifestazione di recesso del datore di lavoro e, quindi, di licenziamento, restando irrilevante, attesa la conversione dello illegittimo rapporto a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che l'intervallo tra le successive assunzioni a termine sia più o meno lungo, a meno che una lunga interruzione, caratterizzata dal completo disinteresse di entrambe le parti alla prosecuzione del rapporto, non implichi lo scioglimento per mutuo consenso del rapporto medesimo. (Conf 1509/87, mass n 450952).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)