Sez. L, Sentenza n. 1509 del 11/02/1987 (Rv. 450952 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI RAPPORTI A TERMINE - CONVERSIONE IN RAPPORTO UNICO A TEMPO INDETERMINATO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ DEI SINGOLI TERMINI APPOSTI - NECESSITÀ - TERMINE DI DECADENZA DI SESSANTA GIORNI EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - EQUIPARAZIONE TRA I SINGOLI TERMINI E ALTRETTANTI RECESSI DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI RAPPORTI A TERMINE - CONVERSIONE IN RAPPORTO UNICO A TEMPO INDETERMINATO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ DEI SINGOLI TERMINI APPOSTI - NECESSITÀ - TERMINE DI DECADENZA DI SESSANTA GIORNI EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - EQUIPARAZIONE TRA I SINGOLI TERMINI E ALTRETTANTI RECESSI DEL DATORE DI LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
Le regole della decadenza dall'impugnazione del licenziamento stabilite dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 non sono invocabili ad integrazione delle Disposizioni della legge n. 230 del 1962 sul rapporto di lavoro a tempo determinato, talché nell'ipotesi di una sequenza di ripetuti contratti a termine la domanda del lavoratore, diretta all'accertamento dell'unicità del rapporto di lavoro come a tempo indeterminato in ragione della conversione ex lege prevista dall'art. 2 della cit. Legge n. 230, ha ad oggetto l'accertamento dell'Invalidità dei termini apposti ai singoli contratti da unificare e si configura quindi come Azione di nullità, non soggetta al termine di decadenza di 60 giorni previsto per l'impugnativa del licenziamento dal cit. Art. 6. Nè l'apposizione del termine alle singole assunzioni può valere come manifestazione di recesso del datore di lavoro e, quindi, di licenziamento, restando irrilevante, attesa la conversione dell'illegittimo rapporto a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che l'intervallo tra le successive assunzioni a termine sia più o meno lungo, a meno che una lunga interruzione, caratterizzata dal completo disinteresse di entrambe le parti alla prosecuzione del rapporto, non implichi lo scioglimento per mutuo consenso del rapporto medesimo. (V 2867/85, mass n 440616).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)