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Sez. L, Sentenza n. 25747 del 09/12/2009 (Rv. 611019 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Condono previdenziale - Domanda presentata ai sensi della legge n. 63 del 1993 - Successivo più favorevole intervento di sanatoria ai sensi dell'art. 1, comma 193 e seguenti della legge n. 662 del 1996 - Applicabilità al condono precedente - Condizioni - Domanda dell'interessato - Necessità - Persistenza dell'omissione - Necessità.
Stato
decisa il 2009-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611019-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di condono previdenziale, il reiterarsi di disposizioni relative al medesimo periodo di omissione contributiva con l'attribuzione di benefici differenziati non comporta, qualora l'interessato si sia avvalso delle procedure previste dal condono introdotto dalla legge n. 63 del 1993, l'applicazione d'ufficio e in via retroattiva della successiva più favorevole sanatoria introdotta dall'art. 1, comma 193 e ss., della legge n. 662 del 1996 (che consentiva di beneficiare della fiscalizzazione e di sgravi contributivi), presupponendo detta disciplina che la domanda di condono sia presentata dopo la sua entrata in vigore, dovendosi in mancanza escludere, ove l'omissione sia ancora sussistente, la possibilità di riconsiderare le modalità di un condono precedente.

Riferimenti normativi: Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 193 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)