Sez. L, Sentenza n. 14711 del 25/06/2007 (Rv. 598163 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Art. 3, del d.l. n. 166 del 1996 - Condono - Regolarizzazione delle posizioni contributive - Sussistenza - Condizioni - Regolarità retributiva - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
In tema di regolarizzazione contributiva, l'art. 3 del d.l. n. 166 del 1996 (i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 608 del 1996), sulla cui base può essere ottenuto il condono, dispone che in caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi 9 e 10 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 1989, n. 389; pertanto, attinendo la regolarizzazione contributiva prevista dalle leggi sul condono esclusivamente agli aspetti contributivi e non a quelli retributivi, essa impedisce la perdita del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, nonostante l'avvenuto pagamento di retribuzioni inferiori ai minimi risultanti dai contratti collettivi di categoria. (Nella specie la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, la sentenza d'appello che aveva riconosciuto l'esistenza di un credito Inps per violazioni contributive, opposto in compensazione dall'ente, nonostante l'avvenuta regolarizzazione contributiva).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 9, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 6 com. 10, Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1996 num. 166 art. 3 com. 4, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)