Sez. L, Sentenza n. 19041 del 05/09/2006 (Rv. 592372 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - COMPETENZA | Ufficio giudiziario soppresso - Svolgimento del giudizio di revocazione dinanzi all'ufficio successore - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - COMPETENZA
In tema d'impugnazione per revocazione, l'espressione "stesso giudice", di cui all'art. 398, prima parte, cod. proc. civ., designa lo stesso ufficio giudiziario e non le stesse persone fisiche autrici della sentenza oggetto di revocazione, e neppure la stessa sezione, con la conseguenza che, mutato (ed eventualmente soppresso) per legge l'ufficio, la competenza a revocare viene trasferita all'ufficio successore. (Fattispecie relativa al trasferimento delle funzioni di giudice d'appello nel processo del lavoro dal tribunale alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 73 d.lgs. n. 51 del 1998)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)