Sez. 2, Ordinanza n. 312 del 24/03/1999 (Rv. 524486 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - COMPETENZA | Sentenza pronunziata dal conciliatore - Revocazione - Competenza del giudice di pace - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - COMPETENZA
Nel caso di revocazione ex art. 398 cod. proc. civ. avverso una sentenza pronunziata dal conciliatore, competente a conoscere della domanda è il giudice di pace a norma dell'art. 39 della legge n. 374 del 1991, in base al quale in tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni "giudice conciliatore" e "vice conciliatore" ovvero "ufficio di conciliazione" debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni "giudice di pace" e "ufficio del giudice di pace" (nel caso di specie la revocazione era stata proposta innanzi alla Corte di Cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)