Sez. 1, Sentenza n. 2658 del 10/01/2005 Cc. (dep. 27/01/2005) Rv. 230549 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | D.M. adottato ex art. 41 bis ord. pen. - Previo parere del P.M. - Detenuti in espiazione di pena - Obbligatorietà del parere - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di provvedimento ministeriale di sospensione delle regole di trattamento penitenziario a norma dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 23 dicembre 2002 n. 279, la mancata acquisizione del parere del P.M. procedente non è necessaria allorché il provvedimento sia adottato nei confronti di condannato in via definitiva. (In motivazione, la Corte ha peraltro chiarito che tale parere non occorre neanche quando siano state recepite nel decreto ex art. 41-bis le informative della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia, le quali, essendo organismi di raccordo investigativo, sono in grado di fornire tutte le informazioni necessarie in merito all'associazione criminale di appartenenza dell'interessato). (Conf. sez. I, 10 gennaio 2005, Tinnirello e Benenati, non massimate)
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2002 num. 279 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)