Sez. 1, Sentenza n. 449 del 14/11/2003 Cc. (dep. 09/01/2004) Rv. 226629 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime carcerario previsto dall'art. 41-bis del cd. ordinamento penitenziario - Decreto del Ministro - Previo parere obbligatorio del P.M. - Detenuti per i quali è richiesto - Individuazione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di regime carcerario previsto dall'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) il parere del P.M. che il Ministro della giustizia deve acquisire prima di disporre la sospensione delle regole di trattamento non è dovuto con riferimento alla posizione dei condannati in via definitiva, in quanto il testuale tenore del comma 2-bis del citato articolo, come introdotto dall'art. 2 della legge n. 279 del 2002, prevede che sia sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede, sicché la disposizione è riferibile esclusivamente ai detenuti in custodia cautelare e non anche a quelli che si trovano in espiazione di pena in esecuzione di condanna irrevocabile.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/12/2002 num. 279 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)