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Sez. L, Sentenza n. 5054 del 07/05/1991 (Rv. 472042 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Contestazione dell'infrazione ex art. 7 st. lavoratori - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472042-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari

Ai fini del rispetto delle garanzie previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 per la contestazione dell'infrazione in relazione alla quale può essere applicata la sanzione disciplinare, il contraddittorio sul contenuto dell'addebito mosso al lavoratore può ritenersi violato (con conseguente illegittimità della sanzione stessa, irrogata per causa diversa da quella enunciata nella contestazione) solo quando vi sia una sostanziale immutazione del fatto addebitato, inteso con riferimento alle modalità dell'episodio e al complesso degli elementi di fatto connessi all'azione del dipendente, ossia quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)