Sez. 2, Sentenza n. 1301 del 28/04/1956 (Rv. 880453 - 01)
POSSESSO - SPOGLIO - AZIONE DI REINTEGRA - OGGETTO DELLA TUTELA POSSESSORIA - DISTINZIONE DELLA COSA - IMPOSSIBILITÀ DELLA REINTEGRAZIONE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE
POSSESSO - SPOGLIO - AZIONE DI REINTEGRA - OGGETTO DELLA TUTELA POSSESSORIA - DISTINZIONE DELLA COSA - IMPOSSIBILITÀ DELLA REINTEGRAZIONE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE
Oggetto della tutela possessoria, nell'Azione di reintegra, e quello di ripristinare lo stato di fatto preesistente e, per il principio spoliatus ante omnia restituendus, di restituire il possessore che ha sofferto lo spoglio, nel possesso della cosa. Quando, peraltro, la cosa sia venuta totalmente a mancare, (come nel caso di distruzione) in tal caso, data l'assoluta impossibilità della reintegrazione, l'Azione suddetta manca di oggetto e non è più procedibile, convertendosi eventualmente in una Azione di danni, esperibile secondo le comuni norme.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)