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Sez. 2, Sentenza n. 1745 del 28/02/1985 (Rv. 439699 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN GENERE - DISTRUZIONE DELLA COSA OGGETTO DELLO SPOGLIO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - POSSIBILITÀ DI RICOSTRUZIONE DELLA COSA STESSA - IRRILEVANZA - DIFETTO DI ECCEZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO CIRCA L'INESISTENZA DELLA COSA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439699-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN GENERE - DISTRUZIONE DELLA COSA OGGETTO DELLO SPOGLIO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - POSSIBILITÀ DI RICOSTRUZIONE DELLA COSA STESSA - IRRILEVANZA - DIFETTO DI ECCEZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO CIRCA L'INESISTENZA DELLA COSA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*

Nell'Azione di reintegrazione lo scopo della tutela possessoria è quello di ripristinare lo stato di fatto preesistente e di restituire il possessore, che ha sofferto lo spoglio, nel possesso della cosa. Ne consegue che quando quest'ultima sia venuta a mancare del tutto, l'Azione di reintegrazione non può essere proposta per l'inesistenza del suo oggetto, (senza che possa rilevare la possibilità della ricostruzione dello stesso), inesistenza che il giudice deve accertare di ufficio, anche in Mancanza di una eccezione del convenuto. (V 4803/78, mass n 394492; (V 4555/76, mass n 383285; (Conf 1316/69, mass n 340007; (Conf 3857/79, mass n 400314, sulla prima parte; (Conf 2701/78, mass n 392083, sulla prima parte; (Conf 1971/73, mass n 365079, sulla prima parte; (Conf 1900/63, mass n 262912, sulla prima parte; (Conf 1734/61, mass n 881762, sulla prima parte; (Conf 1301/56, mass nn 880453 e 882234, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)