Sez. 1, Sentenza n. 2568 del 12/10/1973 (Rv. 366025 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE. *
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE. *
Appartiene al potere discrezionale del giudice del merito scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute piu attendibili e dare prevalenza all'uno od all'altro mezzo di prova, dando conto del proprio convincimento mediante congrua motivazione. (Conf 455/70, mass n 345454).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)