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Sez. 1, Sentenza n. 2568 del 12/10/1973 (Rv. 366025 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE. *
Stato
decisa il 1973-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366025-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE. *

Appartiene al potere discrezionale del giudice del merito scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute piu attendibili e dare prevalenza all'uno od all'altro mezzo di prova, dando conto del proprio convincimento mediante congrua motivazione. (Conf 455/70, mass n 345454).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)