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Sez. 2, Sentenza n. 455 del 25/02/1970 (Rv. 345454 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345454-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

E certamente un potere discrezionale del giudice di merito scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle da lui ritenute piu attendibili o dar anche prevalenza all'uno od all'altro mezzo di prova individuando, cosi, le fonti piu genuine ed idonee del proprio convincimento, ma nell'Esercizio di tale potere egli e pur sempre soggetto al limite legale e processuale di fornire dell'uso del medesimo potere, che non deve tramutarsi in arbitrio, una congrua ed effettiva motivazione, la quale consenta il controllo del procedimento o del criterio logico, che il giudice abbia seguito per accogliere o per respingere, fra gli elementi del suo giudizio, l'una o l'altra risultanza istruttoria o l'uno o l'altro mezzo di prova gia assunto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)