Sez. 1, Sentenza n. 4683 del 20/12/1976 (Rv. 383423 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - PRESUPPOSTO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA SITUAZIONE DI FATTO IN CONTESTAZIONE - IMMODIFICABILITA - MANCANZA DI FORMALE ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - PRESUPPOSTO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA SITUAZIONE DI FATTO IN CONTESTAZIONE - IMMODIFICABILITA - MANCANZA DI FORMALE ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO - IRRILEVANZA.*
Quando la Corte di Cassazione cassa con rinvio, attribuendo carattere decisivo a un punto della controversia non esaminato o inadeguatamente esaminato dalla sentenza cassata e presupponendo, logicamente e necessariamente, una certa qualificazione giuridica della situazione di fatto in contestazione tra le parti, tali presupposti di carattere giuridico rimangono vincolanti e immodificabili durante l'ulteriore corso del giudizio, ancorche nella sentenza di rinvio manchi la formale enunciazione di un principio di diritto, e non possono quindi essere rimessi in discussione, sia davanti al giudice di rinvio, sia, successivamente, davanti alla Corte di Cassazione in caso di impugnazione della sentenza pronunciata in Sede di rinvio. (V 1915/75, mass n 370889).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)