Sez. L, Sentenza n. 2305 del 29/07/1974 (Rv. 370694 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO - ESERCIZIO - TERMINE DI DECADENZA DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - PATTUIZIONE CON CLAUSOLA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - VALIDITA - LIMITI - CONGRUITA DEL TERMINE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO - ESERCIZIO - TERMINE DI DECADENZA DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - PATTUIZIONE CON CLAUSOLA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - VALIDITA - LIMITI - CONGRUITA DEL TERMINE.*
La clausola di un contratto collettivo che per l'Esercizio di pretese derivanti dal contratto stesso pone un termine di decadenza dalla cessazione del rapporto, tale da non rendere eccessivamente difficile l' Esercizio del diritto (ed al riguardo il termine posto nell'art 2113 cod civ per l'impugnazione delle rinunce e delle transazioni puo costituire un parametro per valutare la congruita del termine pattizio anzidetto), e valida, essendo consentito alle parti di regolare le conseguenze patrimoniali producibili dalla lesione di un diritto derivante da norma inderogabile, una volta che tale diritto sia sorto ed acquisito al patrimonio del prestatore d'opera, purche siano rispettati i limiti del vigente ordinamento del lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)