diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5558 del 22/10/1981 (Rv. 416281 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO - CLAUSOLA CONTENENTE UN TERMINE DI DECADENZA DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER L'ESERCIZIO DI PRETESE DERIVANTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416281-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - CONTENUTO - CLAUSOLA CONTENENTE UN TERMINE DI DECADENZA DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER L'ESERCIZIO DI PRETESE DERIVANTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

La clausola di un contratto collettivo (nella specie: art. 55 del C.C.n.L. 3 dicembre 1969 per l'industria edile) che per l'Esercizio di pretese derivanti dal contratto stesso pone un termine di decadenza dalla cessazione del rapporto, tale da non rendere eccessivamente difficile l'Esercizio del diritto, in quanto di durata superiore a quello di cui all'art. 2113 cod. civ. (utilizzabile come parametro per valutare la congruità del termine pattizio in questione), è valida, essendo consentito alle parti di regolare le conseguenze patrimoniali producibili dalla lesione di un diritto derivante da norma inderogabile, una volta che il diritto stesso sia sorto ed acquisito al patrimonio del prestatore d'opera, purché siano rispettati i limiti del vigente ordinamento del lavoro. (V. 3305/78, mass. N. 392731; (V. 2655/78, mass. N. 392018; (Conf. 2305/74, mass. N. 370694).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965, Cod. Civ. art. 2968, Contr. Coll. 03/12/1969 num. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)