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Sez. 2, Sentenza n. 558 del 11/01/2008 (Rv. 601144 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Rilevamento automatico delle infrazioni a mezzo di apparecchiature ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 201 cod. strada - Condizioni per l'esatto funzionamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601144-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni al codice della strada, con riferimento al rilevamento automatico delle infrazioni a mezzo di apparecchiature, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 201 cod. strada - introdotto dall'articolo 4 del d.l. 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella legge 1 agosto 2003 n. 214 - , le amministrazioni comunali, che di dette apparecchiature si servono, hanno l'obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, necessarie a garantirne l'esatto funzionamento e, in particolare, quelle, contenute nell'articolo 2 del d.m. 1130 del 2004, relative alla collocazione dell'apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche. (Nella fattispecie, relativa alla contestazione dell'attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace secondo cui l'omologazione non era condizione sufficiente da sola a garantire il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura di rilevamento in assenza di organi di polizia).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2003 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 146 com. 3, Cod. Strada art. 201, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)