Sez. 1, Sentenza n. 15324 del 05/07/2006 (Rv. 591265 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Limiti di velocità - Violazione - Accertamento a mezzo di apparecchiature elettroniche - Condizioni - Omologazione ministeriale dell'apparecchiatura - Oggetto - Tipo di strumento - Separata omologazione di ogni singolo apparecchio - Necessità - Esclusione - Verbale di accertamento dell'infrazione - Mancata indicazione dei dati relativi all'omologazione - Invalidità dell'accertamento - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ
In tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche (nella specie, "telelaser"), la preventiva omologazione dell'apparecchiatura da parte del Ministero dei lavori pubblici, prescritta dagli artt. 142, comma sesto, del codice della strada e 345, comma secondo, del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), ha ad oggetto esclusivamente il tipo di strumento, mentre non è necessario che ogni singolo strumento rilevatore sia sottoposto a specifica e distinta omologazione ministeriale; né, - in difetto di ogni previsione normativa in tal senso - l'omessa indicazione nel verbale di accertamento dell'infrazione dei dati relativi all'omologazione del tipo di strumento impiegato, ove questa comunque sussista, può ritenersi causa di invalidità dell'accertamento stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)