Sez. 3, Sentenza n. 1863 del 13/07/1964 (Rv. 302652 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - FATTO ILLECITO - NOZIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - FATTO ILLECITO - NOZIONE.*
Il divieto di deferire giuramento decisorio 'sopra un fatto illecitò, sebbene piu ampia di quella adottata nell'art. 1364 del cod.civ. del 1865, il quale vietava il giuramento su un 'fatto delittuosò, non si riferisce ad ogni fatto illecito, ma soltanto a quei fatti che, anche se non cadono sotto sanzioni penali, si rilevano non meno turpi dei fatti delittuosi, perche lesivi di interessi generali o particolari, riprovati da norme proibitive in quanto contrari all'ordine pubblico o al buon costume, per cui il giuramento porrebbe la parte nella alternativa di ammettere la turpitudine o di giurare il falso. (Conf 1829/63; 2599/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)