Sez. 5, Sentenza n. 17188 del 20/12/2010 Cc. (dep. 03/05/2011) Rv. 250392 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO | Richiesta del P.M. di declaratoria di irrilevanza del fatto - Declaratoria del G.u.p. di n.l.p. per insussistenza del fatto - Legittimità - Ragioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO
In tema di processo penale a carico di imputati minorenni, non è abnorme ma legittima la decisione con cui il G.u.p. - investito dal P.M. della richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - pronunci declaratoria di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, in quanto essa non costituisce espressione di un "vulnus" radicalmente incompatibile con la "ratio" dell'iter processuale previsto dalla norma di rito, trovando, anzi, logico inserimento nel sistema, stante l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. anche nel procedimento contro minori.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)