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Sez. 1, Sentenza n. 11349 del 17/03/2006 Cc. (dep. 30/03/2006) Rv. 233447 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO | Indagini preliminari - Poteri del G.i.p. - Limiti.
Stato
decisa il 2006-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233447-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO

In tema di processo penale a carico di imputati minorenni, l'art. 27 comma secondo del d.P.R. n. 448 del 1988 subordina la declaratoria del G.i.p. di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, nella fase delle indagini preliminari, al duplice presupposto della richiesta del P.M., che in tal modo esercita l'azione penale, e dell'insussistenza delle condizioni per l'emissione di un provvedimento di archiviazione. Ne consegue che il G.i.p. è posto nella rigorosa alternativa di accogliere la richiesta del P.M. o di ordinare la restituzione degli atti al P.M. affinché eserciti l'azione penale nelle forme ordinarie, senza che egli possa pronunciare sentenza di proscioglimento con formula più favorevole per l'imputato, (tantomeno con provvedimento "de plano"), poiché l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio autonomo ed avulso dalle specifiche norme che disciplinano i diversi segmenti processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)