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Sez. 2 - , Sentenza n. 9386 del 21/05/2020 (Rv. 657706 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Appalto - Art. 18, comma 3 bis, l. n. 55 del 1990 - Portata precettiva - Modalità del pagamento - Omessa indicazione nel bando di gara - Previsione nel contratto applicativo - Nullità parziale del bando - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657706-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di appalto, l'art. 18, comma 3 bis, della l. n. 55 del 1990 – il quale prevede la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di opere di appalto con facoltà di subappalto, di indicare nel bando di gara se provvederà al pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto, ovvero tramite l'appaltatore – è norma precettiva; l'omessa indicazione di tali modalità di pagamento nel bando di gara e la loro previsione nel solo contratto applicativo, determina, pertanto, la nullità parziale del bando medesimo e la conseguente sostituzione di diritto, ex art. 1419 c.c., delle clausole ad essa contrarie con la previsione normativa del pagamento diretto, in quanto ipotesi più favorevole all'appaltatore.

Riferimenti normativi: Legge 19/03/1990 num. 55 art. 18 com. 3, Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)