Sez. 1 - , Ordinanza n. 648 del 12/01/2018 (Rv. 646849 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - IN GENERE | Appalto di opere pubbliche - Subappalto - Autorizzazione del committente - Effetti - Costituzione di rapporto diretto tra committente e subappaltatore - Esclusione - Fondamento
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - IN GENERE
Nei contratti di appalto di opere pubbliche, disciplinati dall'art. 18 della l. n. 55 del 1990, l'assenso al sub appalto del committente non implica l'automatica ed immediata estensione dei patti e delle condizioni del contratto di appalto al secondo contratto il quale, salva l'ipotesi in cui la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo al subappaltatore, conserva la sua autonomia, restando strutturalmente distinto dal contratto principale, essendo l'autorizzazione al subappalto volta a consentire all'appaltatore di soddisfare un interesse non ritenuto in contrasto con le finalità del contratto e dell'interesse pubblico perseguito senza costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore.
Riferimenti normativi: Legge 19/03/1990 num. 55 art. 18, Legge 19/12/1991 num. 406 art. 34, Legge 18/11/1998 num. 415, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1656
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)