Sez. 6, Sentenza n. 9841 del 02/04/1981 Ud. (dep. 04/11/1981) Rv. 150816 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - ELEMENTO MATERIALE (OGGETTIVO) - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - ELEMENTO MATERIALE (OGGETTIVO) - ESTREMI.*
Ai fini della configurabilità del delitto di millantato credito non è necessario che le persone presso cui si millanta credito siano nominativamente indicate oppure individuate mediante le indicazioni fornite, né occorre che le vanterie siano estrinsecate in forme discorsive. È sufficiente che le circostanze riferite dal millantatore siano tali da far sorgere nel soggetto passivo la ragionevole persuasione di poter utilizzare una influenza diretta o indiretta sul pubblico ufficiale, facendo così apparire la persona che esercita una pubblica funzione corrotta o corruttibile, con conseguente menomazione del prestigio della pubblica amministrazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)