diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 22407 del 19/10/2006 (Rv. 593093 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RECESSO - DISDETTA | Indicazione erronea della data di scadenza del rapporto - Effetti - Poteri del giudice.
Stato
decisa il 2006-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593093-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RECESSO - DISDETTA

In materia di contratti agrari, la circostanza che la concedente, nella comunicazione di disdetta, abbia indicato una data di rilascio erronea di cessazione del rapporto non vale ad escludere l'accoglimento della domanda di rilascio per la data effettiva, giacchè, da un lato, tale risultato è conforme alla volontà dell'istante di impedire la successiva rinnovazione del contratto alla scadenza e di riottenere la disponibilità del fondo e, dall'altro, è compito del giudice accertare, sulla base delle risultanze di causa, quale sia la data esatta di cessazione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)