Sez. 3, Sentenza n. 8778 del 30/05/2003 (Rv. 563800 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RINNOVAZIONE TACITA - DISDETTA | Erronea indicazione della data di scadenza del rapporto - Effetti - Poteri del giudice.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RINNOVAZIONE TACITA - DISDETTA
In tema di contratti agrari, l'indicazione della data di scadenza del rapporto di affitto, contenuta nella comunicazione di disdetta o nel ricorso introduttivo, non vincola il giudice e non gli impedisce di accertare, sulla base delle risultanze processuali e della normativa applicabile, la data effettiva di scadenza e di pronunciare il rilascio del fondo per quella diversa data, senza che ciò implichi violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)