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Sez. L, Sentenza n. 6910 del 18/06/1991 (Rv. 472748 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro notturno | Distribuito secondo turni - Maggiorazione - Inclusione nella retribuzione complessiva - Computo nelle competenze indirette - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472748-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro notturno

La maggiorazione per lavoro notturno, se corrisposta in maniera continuativa in relazione ad un lavoro distribuito secondo turni imposti dalle ordinarie esigenze dell'azienda, costituisce un elemento normale e costante della retribuzione complessiva dovuta al lavoratore, ed in quanto tale utilizzabile ai fini del calcolo delle competenze indirette per le quali la legge o la contrattazione collettiva facciano riferimento ad una nozione di retribuzione onnicomprensiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)