Sez. 1, Sentenza n. 1246 del 17/02/1996 (Rv. 495896 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Produzione di documenti comprovanti il venir meno dell'interesse alla decisione - Ammissibilità - Fattispecie in tema di sequestro giudiziario divenuto inefficace nel corso del giudizio di cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
La sentenza impugnata va cassata senza rinvio quando si accerti il difetto di legittimazione del convenuto, che elimina ogni possibilità di prosecuzione dell'azione. Pertanto, qualora il ricorrente deduca e documenti la sopravvenienza di un fatto che impedisca l'utile prosecuzione del giudizio, per essere venuto meno l'interesse ad una decisione giudiziale della controversia, non può ritenersi preclusa, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione di documenti nuovi nel giudizio di cassazione, salva restando ogni contestazione in ordine alla loro portata ai fini del rigetto dell'istanza del ricorrente (nella specie, la S.C. ha ritenuto che, essendo stata dichiarata in pendenza del giudizio di cassazione l'inefficacia del sequestro giudiziario e la cessazione del custode dal suo compito, fosse venuta meno la legittimazione ad agire in giudizio per le azioni inerenti all'amministrazione dei beni sequestrati, la quale, al termine della custodia, era passata a favore della parte alla quale era stato riconosciuto, in via transattiva, ogni diritto e la piena disponibilità in ordine ai beni stessi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)