Sez. 1, Sentenza n. 12552 del 22/09/2000 (Rv. 540385 - 01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - OBBLIGHI DELLA BANCA | Deposito irregolare - Facoltà di utilizzare il danaro - Deroga - Espressa previsione contrattuale - Necessità - Controversia tra i contestatari del conto - Blocco del conto - Facoltà di utilizzo - Permanenza - Conseguenze - Obbligo di corrispondere gli interessi.
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - OBBLIGHI DELLA BANCA
La facoltà di servirsi del danaro depositato costituisce un elemento naturale della fattispecie di cui all'articolo 1782 cod. civ., per escludere la quale è necessaria un'apposita pattuizione derogatoria; pertanto, nel caso in cui insorga controversia tra i contitolari del "conto - deposito" e per espressa previsione contrattuale la banca depositaria abbia l'obbligo di non disporre la restituzione del controvalore, la stessa non rimane privata della facoltà di utilizzare le somme di danaro, col conseguente obbligo di corrispondere i relativi interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1782
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)