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Sez. 3 - , Ordinanza n. 24885 del 21/08/2023 (Rv. 668844 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Espropriazione forzata - Beni immobili gravati da ipoteca - Assunzione del debito da parte dell’aggiudicatario ex art. 508 c.p.c. - Natura - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668844-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE

Nell'espropriazione forzata di beni immobili gravati da ipoteca, l'assunzione del debito, con le garanzie ad esso inerenti, da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 508 c.p.c. - in accordo col creditore ipotecario e con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione - costituisce una modalità alternativa di pagamento del prezzo di aggiudicazione che determina, da un lato, l'immediata e incondizionata liberazione del debitore nei limiti del debito assunto (e, cioè, della parte del prezzo che l'aggiudicatario è dispensato dal versare) e, dall'altro, la soddisfazione - non necessariamente totale, ma nella sola medesima misura corrispondente al debito assunto dall'aggiudicatario - del creditore ipotecario, con conseguente suo diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato (anche col rango ipotecario, se spettante) per il credito eventualmente residuo.

Cod. Proc. Civ. art. 508

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)