Sez. 1, Sentenza n. 5916 del 27/05/1995 (Rv. 492507 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Vendita dei beni del fallito - Modalità di pagamento - Accollo del debito ipotecario da parte dell'aggiudicatario - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
Nella procedura fallimentare, in virtù del generale richiamo, effettuato nell'art. 105 L.F., alle norme del processo d'esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni della legge speciale, è legittima l'esecuzione di una vendita dei beni del fallimento effettuata sotto il controllo degli organi fallimentari, i quali individuino come modalità di pagamento quella dell'accollo del debito ipotecario da parte dell'aggiudicatario (nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato il provvedimento del giudice del merito, il quale, ritenuta la compatibilità degli artt. 508 d 585 cod. proc. civ. con gli artt. 106 e 108 L.F., aveva consentito a che l'aggiudicatario di beni immobili del fallimento si assumesse il debito nei confronti del creditore ipotecario ammesso al passivo, restando correlativamente esonerato dall'obbligo del versamento del residuo prezzo, stante l'assenso del creditore stesso all'accollo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 508, Cod. Proc. Civ. art. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)