Sez. L, Sentenza n. 7345 del 16/06/1992 (Rv. 477738 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Straordinaria - Sospensione dei rapporti di lavoro - Estinzione dei medesimi - Condizioni - Cessazione dell'attività produttiva causata dallo stato di crisi - Ipotesi di impossibilità sopravvenuta non imputabile al datore di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Ammissibilità - Diritto del lavoratore alla retribuzione alla scadenza del periodo di sospensione - Sussistenza fino al licenziamento.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
Nell'ipotesi di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lett. c), della legge 12 agosto 1977 n. 675, i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'impresa in crisi restano sospesi per tutto il periodo di trattamento della cassa integrazione e possono estinguersi, alla fine di detto periodo ed in caso di cessazione dell'attività produttiva, solo per una delle cause previste dalla legge; e, poiché la cessazione dell'attività produttiva causata dallo stato di crisi non integra un'ipotesi d'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al datore di lavoro, ma può dar luogo solo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore, scaduto il periodo di godimento delle prestazioni di integrazione salariale, ha diritto di ottenere dal datore di lavoro la retribuzione, piena e non integrata, fino al momento del licenziamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)