Sez. L, Sentenza n. 2898 del 11/05/1984 (Rv. 434953 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - CONTRIBUTI - VOLONTARI - DISPOSIZIONE TRANSITORIA EX ART. 11 DEL D.P.R. N. 1432 DEL 1971 - DEROGA ALLA PRECLUSIONE DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA PER GLI ASSICURATI ISCRITTI A FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE DELL'A.G.O. PER I.V.S. - PRESUPPOSTI - RIAMMISSIONE ALLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA EX ART. 13 DEL D.P.R. N. 1432 DEL 1971 - DIFFERENZA - PARZIALE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 5 DEL CITATO D.P.R. - INFLUENZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - CONTRIBUTI - VOLONTARI - DISPOSIZIONE TRANSITORIA EX ART. 11 DEL D.P.R. N. 1432 DEL 1971 - DEROGA ALLA PRECLUSIONE DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA PER GLI ASSICURATI ISCRITTI A FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE DELL'A.G.O. PER I.V.S. - PRESUPPOSTI - RIAMMISSIONE ALLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA EX ART. 13 DEL D.P.R. N. 1432 DEL 1971 - DIFFERENZA - PARZIALE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 5 DEL CITATO D.P.R. - INFLUENZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI - ESCLUSIONE.*
La disposizione transitoria dell'art. 11 del d.P.R. n. 1432 del 1971, che, in deroga all'introdotto principio di preclusione della contribuzione volontaria per gli assicurati iscritti a forme di previdenza sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria per i.V.S., consente la continuazione della contribuzione stessa nonostante la concomitanza di una Forma previdenziale siffatta, presuppone la sussistenza di un diritto anteriormente quesito da parte dell'assicurato e cioè di una situazione nella quale questi possa vantare l'avvenuto adempimento dell'Obbligo del minimo contributivo stabilito dalla legge del tempo (art. 12 della legge 12 agosto 1962 n. 1338) e correlativamente la titolarità della autorizzazione a detta contribuzione o la possibilità di ottenerla secondo tale legge. Tale ipotesi differisce, pertanto, da quella della riammissione alla contribuzione volontaria, regolata dall'art. 13 dello stesso d.P.R. n. 1432 del 1971, che presuppone non solo la ricorrenza del requisito minimo di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, ma anche l'insussistenza della preclusione posta dall'art. 5 in relazione al divieto di concomitanza tra forme diverse di Assicurazione, né, nel caso di lavoratori dipendenti, è influenzata dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di quest'ultima norma (Corte cost. 20 dicembre 1976 n. 243), intervenuta con esclusivo riferimento al caso dei lavoratori autonomi. (V 3813/77).*
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 16 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 6, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 12, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 5 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 11, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)