Sez. 3, Sentenza n. 2090 del 25/03/1985 (Rv. 440001 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - INEFFICACIA - PER NOTIFICAZIONE TARDIVA - DEDUZIONE - TERMINE - DEDUCIBILITÀ SUCCESSIVAMENTE ALL'OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - INEFFICACIA - PER NOTIFICAZIONE TARDIVA - DEDUZIONE - TERMINE - DEDUCIBILITÀ SUCCESSIVAMENTE ALL'OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*
L'inefficacia del decreto ingiuntivo, a causa della sua notificazione oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia, qualora non sia stata fatta valere dall'intimato con l'atto di opposizione, non è deducibile né rilevabile successivamente, tenuto conto che la previsione del suddetto termine è rivolta esclusivamente a tutelare l'intimato medesimo, e che la mancata denuncia della sua inosservanza con l'opposizione comporta sanatoria del relativo vizio per effetto di acquiescenza dell'interessato. (V 1141/81, mass n 411703; (V 3450/72, mass n 361330).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)