Sez. L, Sentenza n. 7072 del 21/12/1982 (Rv. 424744 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - NOZIONE - RAPPORTO DEL PROCACCIATORE D'AFFARI - DIFFERENZA.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - NOZIONE - RAPPORTO DEL PROCACCIATORE D'AFFARI - DIFFERENZA.*
Nella sua tipicità il contratto di Agenzia è destinato ad attuare con carattere di stabilità una collaborazione professionale autonoma - la promozione verso corrispettivo della conclusione di affari tra preponente e terzi nell'ambito di una determinata zona - che si concreta in un risultato posto in essere dall'agente a proprio rischio, e con l'Obbligo naturale di osservare, oltre le norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente. A differenza di tale rapporto, quello del procacciatore di affari si concreta nella più limitata attività di chi raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta dalla quale ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni, ma senza vincolo di stabilità ed in via del tutto occasionale, anche se, poi, per la relativa disciplina, può farsi ricorso analogico, alla normativa concernente il contratto di Agenzia. (Conf 2514/80, mass n 406258; (Conf 870/77, mass n 384482).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)