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Sez. 6, Sentenza n. 39341 del 26/06/2023 Ud. (dep. 27/09/2023) Rv. 285275 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Reati da "codice rosso" di violenza domestica o di genere - Obblighi trattamentali ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Assimilabilità agli altri obblighi a matrice riparativa - Esclusione - Conseguenze - Partecipazione a generici trattamenti contro le dipendenze - Diniego del beneficio - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285275-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

In tema di sospensione condizionale della pena, l'obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. "Codice rosso"), cui è subordinato il riconoscimento del beneficio in favore degli autori di reati di violenza domestica o di genere, ha un contenuto special-preventivo del tutto differente dalle altre forme di riparazione contemplate dallo stesso art. 165, essendo volto a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto e con l'ausilio di esperti, il pericolo

di recidivanza rispetto a tali reati, sicché è legittimo il diniego del beneficio in caso di partecipazione a programmi di recupero delle dipendenze (nella specie, tossicologica ed alcolica) privi dei suddetti requisiti di specificità.

Cod. Pen. art. 165 com. 5; Legge 19/07/2019 num. 69 art. 6 com. 1; Legge 27/06/2013 num. 77; Cod. Pen. art. 572 CORTE COST.; Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)