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Sez. 6, Sentenza n. 30147 del 03/05/2023 Ud. (dep. 11/07/2023) Rv. 285046 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione ai percorsi di recupero ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Determinazione dei termini e delle modalità attuative dei percorsi - Da parte del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2023-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285046-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., può essere demandata al giudice della esecuzione, ove non sia contenuta in sentenza, la definizione dei termini e delle modalità attuative dei detti percorsi.

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)