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Sez. U, Sentenza n. 6556 del 29/07/1987 (Rv. 454810 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI REGOLAMENTO - DEDUZIONE DELLA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD UN COLLEGIO ARBITRALE - QUESTIONE DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1987-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454810-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI REGOLAMENTO - DEDUZIONE DELLA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD UN COLLEGIO ARBITRALE - QUESTIONE DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*

L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, rivolta a sostenere la devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale anziché al giudice ordinario, è inammissibile, in quanto pone una questione di Competenza, non di giurisdizione. (nella specie, si trattava di un contratto di appalto, che richiamava, in via negoziale, l'arbitrato facoltativo di cui agli artt. 42 e segg. del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, e restava di conseguenza insensibile alla sopravvenuta obbligatorietà dell'arbitrato stesso, disposta dall'art. 16 della legge 10 dicembre 1981 n. 741. Sulla base di tale rilievo, le S.U. Della suprema Corte hanno ritenuto ininfluente stabilire se il principio sopra enunciato dovesse trovare applicazione anche nei casi di arbitrato obbligatorio).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 42, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)