Sez. 1, Sentenza n. 4474 del 20/05/1997 (Rv. 504535 - 01)
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Arbitrato rituale - Deduzione della devoluzione della cognizione della controversia, al collegio arbitrale - Conseguente questione di competenza e non di giurisdizione - Configurabilità.
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE
Nei casi in cui una legge o un atto autoritativo predisponga un arbitrato rituale per la risoluzione di determinate controversie insorte fra le parti, ovvero si sia in presenza di un compromesso o clausola compromissoria prevedenti il ricorso all' arbitrato rituale, il contrasto circa l'attribuzione della cognizione della controversia al collegio arbitrale o al giudice ordinario, integra una questione di competenza (e non di giurisdizione), e ciò sulla base della nota tesi del "convogliamento" dell'arbitrato nell'ambito del giudizio ordinario attraverso l'impugnazione del lodo (art. 827 cod. proc. civ.), oltreché attraverso il controllo giurisdizionale in sede di omologazione dello stesso (art. 825 cod. proc. civ., e, per quanto riguarda l'arbitrato predisposto dal d.P.R. n. 1063 del 1962, l'art. 51).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)