Sez. L, Sentenza n. 5504 del 04/06/1999 (Rv. 527060 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - IN GENERE (LIQUIDITÀ DEL CREDITO) | Difetto - Pronuncia nel merito nel giudizio di opposizione - Preclusione - Insussistenza - Deducibilità per la prima volta in appello - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - IN GENERE (LIQUIDITÀ DEL CREDITO)
Il difetto dei presupposti di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo relativi ai requisiti del credito previsti dall'art. 633 cod. proc. civ. non preclude la pronuncia nel merito da parte del giudice dell'opposizione, salva la revoca del decreto ingiuntivo (comportante, se del caso, effetti secondari, per esempio in tema di esecuzione provvisoria del decreto), e non può essere fatto valere in appello, se non già dedotto in primo grado con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)